Come Diventare Rspp in aziende, enti e associazioni
Per diventare Rspp è necessario possedere il Diploma e la Formazione in materia di Sicurezza, cioè i Moduli A, B e C del Testo Unico Sicurezza DLgs 81/08.
Per diventare Rspp è necessario possedere il Diploma e la Formazione in materia di Sicurezza, cioè i Moduli A, B e C del Testo Unico Sicurezza DLgs 81/08.
Per diventare Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario acquisire i Moduli A, B e C, o attraverso i corsi di formazione o con la laurea universitaria.
Il Modulo A di base e uno o più Moduli B si acquisiscono con i corsi di formazione o con la laurea universitaria e sono comuni alle figure del Servizio di prevenzione e protezione
Il Modulo C è necessario per svolgere il ruolo di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed è rivolto a coloro che hanno già acquisito i Moduli A e B (per esempio con la laurea o perché sono già ASPP).
Chi ha già conseguito uno o più Moduli B deve verificarne l’aggiornamento. Ogni cinque anni, come previsto dal D.Lgs. 81/08, gli ASPP e gli RSPP devono aggiornare la loro formazione per non perdere la propria posizione.
Se intendi formarti come Rspp interno o esterno e vuoi frequentare più corsi (ad esempio Moduli A, B e C) puoi approfittare delle nostre offerte su misura. Contattaci tramite email per ottenere entro poche ore un preventivo gratuito con uno sconto riservato a chi acquista più di un corso.
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L’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, già nel D.Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza, definisce le classi di laurea esonerate dalla frequenza del Modulo A e dei Moduli B. I laureati in queste classi dovranno frequentare solo il Modulo C di 24 ore per esercitare il ruolo di Rspp interno/esterno in aziende, enti e associazioni; è necessario l’aggiornamento dei Moduli B se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di laurea. Di seguito l’elenco delle classi di laurea che hanno acquisito i Moduli A e B
(D.M. dell’Università e della ricerca del 16 marzo 2007)
(D.M. dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000)
(D.M. dell’università e della ricerca dell’8 gennaio 2009)
(D.M. dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 marzo 2006)
(D.M. dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000)
(D.M. dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009)
Chi ha conseguito la laurea da più di cinque anni deve comunque conseguire i crediti formativi di aggiornamento (come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016). Chi non frequenta gli aggiornamenti previsti entro le scadenze previste dovrà acquisire il credito non frequentato, ovvero quelle ore di corso di aggiornamento che non sono state acquisite.