La definizione della figura del Coordinatore nei cantieri
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.) prescrive l’obbligo di designazione del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando in un cantiere è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea.
Il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a nominare il Coordinatore per i lavori del cantiere edile. In caso di omessa designazione del coordinatore le sanzioni sono di carattere penale e prevedono anche l’arresto.
Gli obblighi del Committente definiti dal D.Lgs. 81/08:
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Nominare un Coordinatore quando c’è la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
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Verificare i requisiti del Coordinatore designato.
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Il Coordinatore per la Sicurezza: Disposizioni del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla Salute Sicurezza sul lavoro” coordinato con il D.Lgs. 106/2009
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese
Art. 91 - Obblighi del Coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, ilcoordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sonodettagliatamente specificati nell’Allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti ilavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3,comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cuial Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(N).
b-bis)coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 144.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
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