Il Corso per Coordinatore Sicurezza è rivolto a tecnici e professionisti che vogliono svolgere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva.
Il Corso di 120 ore per Coordinatore segue le indicazioni dell’articolo 98 del Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/08 nonché dell’allegato XIV dello stesso decreto.
Durata del corso per Coordinatore Sicurezza
La durata del Corso per Coordinatore della Sicurezza è di 120 ore. Il corso per coordinatore organizzato da QSS comprende 26 moduli; ciascun modulo contiene diverse lezioni e ogni lezione affronta uno o più argomenti specifici.
Struttura e contenuti del Corso per Coordinatore Sicurezza
L’allegato XIV del DLgs 81/08 stabilisce i contenuti minimi del corso per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Il corso per Coordinatore è articolato in 5 sezioni:
- Modulo Giuridico di 28 ore
- Modulo Tecnico di 52 ore
- Modulo Metodologico/Organizzativo di 16 ore
- Parte Pratica di 24 ore
- Verifica finale di apprendimento
Approfondimento: Programma completo del Corso da 120 ore per Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva
Approfondimento: Iscriviti al corso per Coordinatore della Sicurezza da 120 ore
Attestato
L’attestato del Corso per Coordinatore Sicurezza Cantieri è rilasciato ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., stampato su carta pergamena e firmato in originale dal Responsabile del progetto formativo.
La figura del Coordinatore della Sicurezza
Il Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri è una figura di fiducia del Committente.
Il Coordinatore in fase di progettazione si occupa di elaborare il Piano di sicurezza e coordinamento del cantiere e predispone il Fascicolo tecnico dell’opera; egli si confronta anche con il progettista dell’opera per realizzare un’opera che sia funzionale, bella e sicura.
Il Coordinatore in fase di esecuzione controlla che le imprese rispettino il piano di sicurezza e può proporre, al committente o al responsabile dei lavori, la sospensione dei lavori o persino può sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente.
Altri nomi con cui è conosciuto il Coordinatore Sicurezza
L’espressione esatta definita dall’Art. 98 del D.Lgs 81/08 Testo Unico Sicurezza è «Coordinatore per la progettazione» e «Coordinatore per l’esecuzione dei lavori». Nel linguaggio comune, fra tecnici e professionisti, sono entrati nell’uso anche altre diciture per individuare il Coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori:
- Coordinatore della Sicurezza;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuazione;
- Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;
- Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
- CSP o CSE;
- Coordinatore Cantieri.